Jul
25
2012

ISVAP - Lettera circolare del 24/7/2012 - Indagine statistica riferita all'assicurazione di responsabilità civile autoveicoli

Indagine statistica riferita all'assicurazione di responsabilità civile autoveicoli

 

Indagine statistica riferita all’assicurazione di responsabilità civile autoveicoli.

Con la presente indagine, riferita alle tariffe in vigore al 1° luglio 2012, l’Autorità intende acquisire, per ciascuno dei tipi rilevati ed in ciascuna delle province indicate le tariffe, comprensive degli oneri fiscali e parafiscali, in vigore alla data del 1° luglio 2012 per le categorie di assicurati.

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Jul
25
2012

ISVAP - SOCIETATEA DE ASIGURARE - REASIGURARE LIG INSURANCE S.A. - Revocata la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa dell'impresa

SOCIETATEA DE ASIGURARE - REASIGURARE LIG INSURANCE S.A. - Revocata la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa dell'impresa

 

ISVAP

SOCIETATEA DE ASIGURARE - REASIGURARE LIG INSURANCE S.A.

Revocata la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa dell'impresa

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Jul
24
2012

ISVAP - Eliminazione nelle polizze malattia delle clausole illegittime che impedivano ai portatori di handicap mentali di assicurarsi

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (art. 25, lettera e). Illegittimità delle clausole che impediscono ai portatori di handicap mentali e ai soggetti che fanno uso di farmaci psicotropi di fruire di coperture assicurative.

 

Sulla base della Convenzione ONU, ratificata con legge nazionale del 3 marzo 2009, n. 18, l’Italia è tenuta ad adottare tutte le misure idonee al fine di “vietare nel settore delle assicurazioni le discriminazioni a danno delle persone con disabilità, che devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli, un’assicurazione per malattia…”  Per dare esecuzione a tali prescrizioni l’ISVAP ha costituito un tavolo tecnico con la partecipazione dell’Associazione delle imprese di assicurazione (ANIA) e di alcune Associazioni (Progetto Itaca e Unasam) nonché con il supporto di numerose altre Associazioni del settore, che recentemente ha concluso i propri lavori ritenendo che si debba garantire il principio di parità di trattamento nei confronti delle persone con disturbi mentali o che assumano farmaci psicotropi nell’ambito di una terapia medica, eliminando le clausole dei contratti malattia che precludono loro l’accesso alla relativa garanzia assicurativa. 

Alla luce di tali intese, l’Autorità richiama le imprese ad un sollecito adeguamento delle proprie polizze malattia alle prescrizioni della normativa soprarichiamata, eliminando dalle condizioni generali le disposizioni che pregiudizialmente collocano i malati di mente tra le  “persone non assicurabili”, e  prevedendo  nel contempo la possibiltà di accedere a coperture assicurative ai soggetti portatori di handicap mentali o che assumono farmaci psicoptropi a scopo terapeutico. Si auspica, in ogni caso, che le imprese adottino anche 2 nell’ambito dei rami infortuni un comportamento proattivo nell’assicurare i soggetti con tali problematiche. 

Nell’esprimere apprezzamento nei confronti di quelle imprese che già hanno eliminato dalle proprie polizze talune limitazioni, si invitano tutte le altre ad avviare analoghe iniziative, al fine di offrire sul mercato, già dalla fine del 2012, polizze assicurative fruibili dai portatori di handicap mentali.  

Distinti saluti 

   

Il Commissario straordinario 

(Giancarlo Giannini)

 

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Jul
18
2012

Provvedimento ISVAP n. 2992 del 18 luglio 2012: modifiche ed integrazioni al Regolamento n. 36/2011 concernente le linee guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche

PROVVEDIMENTO N. 2992 DEL 18 LUGLIO 2012 RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO N. 36 DEL 31 GENNAIO 2011 CONCERNENTE LE LINEE GUIDA IN MATERIA DI INVESTIMENTI E DI ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 38, COMMA 2, 39, COMMA 3, 40, COMMA 3, 42, COMMA 3 E 191, COMMA 1, LETTERA D) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ED AL REGOLAMENTO N. 33 DEL 10 MARZO 2010 CONCERNENTE L’ACCESSO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE DI CUI AI TITOLI V, VI, XIV, XVI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209.

L’articolo 42, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, ha demandato all’ISVAP l’emanazione di un regolamento che disciplini le modalità, i limiti e le condizioni alle quali le imprese di assicurazione possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai sensi degli articoli 38 comma 1 e 42 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2005, attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche. Il comma 7 del medesimo articolo prevede che gli investimenti in questione possono essere rappresentati da azioni di società esercenti la realizzazione e la gestione delle infrastrutture, da obbligazioni emesse da queste ultime e da OICR armonizzati che investano nelle predette categorie di titoli.

La disposizione trae origine dalla necessità di attrarre capitali privati per la realizzazione di infrastrutture. La possibilità per le imprese di assicurazione di investire nei menzionati attivi ai fini della copertura delle riserve tecniche, fatti salvi i principi generali della sicurezza, redditività e liquidità degli investimenti di cui all’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2005, è in parte già ammessa dalle vigenti disposizioni di cui al Regolamento Isvap n. 36 del 31 gennaio 2011, nell’ambito delle diverse tipologie di strumenti finanziari (obbligazioni, azioni e OICR) in possesso dei requisiti richiesti, a prescindere dal settore di attività economica di riferimento.

Scarica il Provvedimento, la Relazione, gli esiti della pubblica consultazione e gli allegati

Jul
16
2012

CONSOB: Aumenti di capitale Fondiaria-Sai e Unipol

Comunicazione n. DME/12059316 del 13-07-2012

Oggetto: Aumenti di capitale Fondiaria-Sai e Unipol

Lunedì 16 luglio 2012 avranno inizio le operazioni di aumento di capitale promosse da Fondiaria-Sai S.p.A. e Unipol S.p.A.. Il periodo d’offerta in opzione agli azionisti delle nuove azioni terminerà il 1° agosto 2012.

In data odierna, Borsa Italiana S.p.A. ha reso noto i valori dei c.d. coefficienti K relativi ai due aumenti di capitale in parola, pari a 0,026 per l’aumento promosso da Fondiaria-Sai S.p.A. e 0,2 per l’aumento avviato da Unipol S.p.A..

Come noto, tanto minore è il coefficiente K, tanto maggiore è il grado di diluizione dell’operazione, circostanza che determina un elevato rischio che durante il periodo di offerta delle nuove azioni si verifichino anomalie di prezzo dei titoli azionari consistenti in un forte disallineamento tra il prezzo di mercato dei titoli rispetto al loro valore teorico.

Nel corso dei lavori svolti dalla Consob sul tema degli aumenti di capitale si è definito come “fortemente diluitivo” un aumento di capitale che presenta un coefficiente K pari o inferiore al valore di 0,5 e si era evidenziato come in tali circostanze si presentassero anomalie di prezzo nei primi giorni di contrattazione del periodo d’offerta.

La Consob monitorerà attentamente l’andamento sul mercato dei titoli Fondiaria-Sai S.p.A. e Unipol S.p.A. durante il periodo d’offerta con particolare riferimento al rispetto delle misure restrittive di cui alla Delibera n. 17993 dell’11 novembre 2011 e agli obblighi di consegna dei titoli in sede di liquidazione previsti dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

Si richiama pertanto l’attenzione al puntuale rispetto da parte di chiunque, persone fisiche e giuridiche, anche estere, del divieto di vendite allo scoperto in assenza della disponibilità dei titoli (c.d. naked) introdotto dalla citata Delibera.

Si raccomanda inoltre agli operatori ammessi alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, nel quale sono negoziate le azioni oggetto dei predetti aumenti di capitale, il rispetto dell’obbligo di consegna delle azioni vendute in sede di liquidazione previsto dal citato Regolamento.

Il PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

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