Jun
12
2012

ISVAP - Oggetto: norme del “decreto liberalizzazioni” in materia di r.c. auto.

Alle Imprese di assicurazione con sede legale in Italia che esercitano la r.c. auto 

Alle Rappresentanze per l’Italia delle Imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo S.E.E. che esercitano la r.c. auto in Italia 

Alle Imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello S.E.E. che esercitano la r.c. auto in Italia

 

Oggetto: norme del “decreto liberalizzazioni” in materia di r.c. auto.   

Si fa seguito alla lettera del 19 aprile 2012 con cui sono state fornite indicazioni al mercato in merito ad alcune norme del “decreto liberalizzazioni” (decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27) in materia di r.c. auto. 

In relazione a quanto indicato nella citata lettera, le imprese in indirizzo sono tenute a comunicare a questa Autorità, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, quanto segue. 

Offerta di polizze che prevedono l’installazione della “scatola nera” (art. 32, comma 1):  stato di avanzamento del processo di definizione delle scelte strategiche in vista della commercializzazione di polizze r.c. auto che prevedono l’utilizzo della scatola nera, con riferimento sia ai profili commerciali che a quelli di gestione dei sinistri; alle imprese che già distribuivano polizze con scatola nera si chiede inoltre di illustrare le iniziative adottate medio tempore;  

Diminuzione automatica del premio in assenza di sinistri (art. 34-bis): soluzioni operative adottate per il riconoscimento agli assicurati, per polizze stipulate o rinnovate successivamente all’entrata in vigore della norma (25 marzo 2012), della riduzione automatica del premio dell’annualità successiva in  caso di assenza di sinistri, senza possibilità di compensare la riduzione con eventuali aumenti di tariffa. Andranno trasmesse anche le circolari indirizzate alle reti di vendita nonché copia della documentazione contrattuale utilizzata per applicare la nuova disposizione.        

Valutazione medico legale delle lesioni di lieve entità (art. 32, commi 3-ter e 3-quater): iniziative adottate per uniformarsi ai nuovi criteri di valutazione del danno biologico, unitamente a copia delle circolari e delle direttive impartite alle strutture liquidative ed ai medici-legali fiduciari. 

Distinti saluti 

Il Presidente 

(Giancarlo Giannini) 

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