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2012

Spese di assicurazione senza detrazioni fiscali

7 giugno 2012

Le spese per l'assicurazione collegata a un mutuo non sono detraibili. Inoltre, sempre per le persone fisiche che vogliono costruirsi l'abitazione principale, non sono detraibili al 19% gli interessi pagati sui mutui ipotecari stipulati per acquistare il terreno su cui edificare l'immobile.

Sono queste alcune delle risposte, fornite dall'agenzia delle Entrate al Sole 24 Ore, sulle agevolazioni fiscali dedicate agli interessi passivi pagati da imprese o privati.

Considerando che tra gli oneri accessori degli interessi passivi sui mutui per l'acquisto dell'abitazione principale vi possono rientrare solo le «spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo», secondo la circolare 20 aprile 2005, numero 15/E, risposta 4.4, le Entrate hanno confermato che le spese per l'assicurazione dell'immobile non sono agevolate (circolare 20 aprile 2005, numero 15/E, risposta 4.4).

Con riferimento alla detrazione Irpef del 19% degli interessi passivi pagati su mutui contratti per la costruzione dell'abitazione principale, le Entrate hanno confermato che non sono agevolati gli interessi pagati sul mutuo per l'acquisto del terreno su cui si costruisce l'immobile. Può essere detratto solo il 19 per cento degli interessi passivi e degli altri oneri relativi alla parte di «mutuo effettivamente utilizzata per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile» (circolare 18 maggio 2006, numero 17/E, risposta 6). Il concetto di costruzione si deve intendere in senso stretto e limitato ai soli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizza i lavori.

La detrazione per gli interessi sulla costruzione dell'abitazione principale è stata estesa alla ristrutturazione edilizia dall'articolo 1, comma 1, decreto ministeriale 30 luglio 1999, numero 311, ma non alla manutenzione ordinaria o straordinaria o al restauro e al risanamento conservativo.

Infine, l'Agenzia ha dato indicazioni anche in merito a un quesito relativo al finanziamento utilizzato da un'impresa. Per le società di capitali, già la circolare 18 giugno 2008, numero 47/E, risposta 5.3, aveva chiarito che agli interessi passivi su finanziamenti per l'acquisto di automezzi si dovevano applicare le regole di deduzione dell'articolo 164 del Tuir (deduzione al 40% per le imprese e i professionisti o al 80% per gli agenti), il quale è una disciplina speciale che prevale sull'articolo 96, Tuir (deduzione limitata al 30% del Rol). Con la risposta riportata in questa pagina le Entrate hanno esteso questo principio anche all'ipotesi di acquisto in leasing di un'autovettura, in virtù della sostanziale equivalenza tra l'ipotesi di acquisto in proprietà di un bene con finanziamento e l'acquisto in leasing (risoluzione numero 4/E/2009).


articolo di: Luca De Stefani

fonte: Il sole 24 ore

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