Oct
16
2012

Il Sole 24 ore - Stangata su mutui e assicurazioni.

Il disegno di legge di stabilità - approvato da pochi giorni dal Consiglio dei ministri e adesso all'esame del Parlamento - stringe i cordoni sulle detrazioni che può portare in dichiarazione dei redditi chi ha acceso un finanziamento ipotecario decurtando l'Irpef...


Stangata su mutui e assicurazioni. Ecco come la legge di stabilità taglia le detrazioni sui prestiti per la casa

L'austerity colpisce anche chi è alle prese con il rimborso di un mutuo ipotecario. Il disegno di legge di stabilità - approvato da pochi giorni dal Consiglio dei ministri e adesso all'esame del Parlamento - stringe i cordoni sulle detrazioni che può portare in dichiarazione dei redditi chi ha acceso un finanziamento ipotecario decurtando l'Irpef (Imposta sulle persone fisiche) da versare allo Stato. Colpendo anche le assicurazioni sulla vita (molte delle quali agganciate a un contratto di mutuo)... continua a leggere

di Vito Lops

Il Sole 24 Ore

Oct
12
2012

Corriere della Sera - Polizze e mutui, sgravi solo per 570 euro.

Meno detrazioni già sui redditi di quest'anno, ma le nuove aliquote da gennaio

 

Non più di 570 euro l'anno. Sarà questo il limite massimo dello "sconto" sulle imposte che i contribuenti più ricchi, quelli che dichiarano più di 15 mila euro l'anno, potranno ottenere con le detrazioni fiscali del 19% dopo l'introduzione del tetto di 3mila euro fissato dal governo con la nuova Legge di Stabilità. Dal tetto saranno escluse le detrazioni per i familiari a carico, per i redditi da lavoro dipendente o pensione, quelle legate alle spese sanitarie, alle locazioni e quelle del 36 e 55% relative alle ristrutturazioni edilizie...continua 

Jul
2
2012
ABI

ABI - Comunicato stampa - Mutui: famiglie italiane solide

L’ABI replica alla Commissione Ue. Le sofferenze sono all’1,2%

Le famiglie italiane sono finanziariamente solide e sostengono il peso dei mutui senza particolari problemi. Al contrario di quanto indicato da  uno studio della Commissione sulla situazione occupazionale e sociale Eu, riportato oggi da alcuni organi di informazione. L’analisi della Commissione è palesemente errata rispetto alla realtà italiana. Le famiglie che hanno chiesto di sospendere il pagamento del mutuo con la moratoria a marzo 2012 sono circa 65mila famiglie, a fronte di 3,5 milioni di mutui. Si tratta di un dato ben diverso rispetto a quello riportato oggi. 

Gli ultimi dati della Banca d’Italia riferiti al primo trimestre 2012 evidenziano che le nuove sofferenze in rapporto ai prestiti si attestano sull’1,2%, in diminuzione rispetto ai valori registrati nel 2011 e nel 2010. La quota dei prestiti su  cui sono state registrate temporanee difficoltà di rimborso si è attestata sul 2,3%.  

Le modalità di erogazione del credito in Italia hanno consentito alle famiglie di accedere all’acquisto dell’abitazione. In particolare,  per quanto concerne i mutui nel nostro Paese il rapporto tra la rata e il reddito della famiglia è sempre stato fortemente equilibrato, come ricordato dalla Banca d’Italia il 31 maggio. Identico equilibrio è stato mantenuto nel rapporto tra la somma mutuata e il valore dell’immobile, circa il 65%. Queste due buone pratiche hanno evitato che potesse insorgere una bolla speculativa sulla proprietà immobiliare. 

Bruxelles, 27 giugno 2012

 

http://www.abi.it/manager?action=show_document&portalId=1&documentId=14632%20

 

Jun
7
2012

Spese di assicurazione senza detrazioni fiscali

7 giugno 2012

Le spese per l'assicurazione collegata a un mutuo non sono detraibili. Inoltre, sempre per le persone fisiche che vogliono costruirsi l'abitazione principale, non sono detraibili al 19% gli interessi pagati sui mutui ipotecari stipulati per acquistare il terreno su cui edificare l'immobile.

Sono queste alcune delle risposte, fornite dall'agenzia delle Entrate al Sole 24 Ore, sulle agevolazioni fiscali dedicate agli interessi passivi pagati da imprese o privati.

Considerando che tra gli oneri accessori degli interessi passivi sui mutui per l'acquisto dell'abitazione principale vi possono rientrare solo le «spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo», secondo la circolare 20 aprile 2005, numero 15/E, risposta 4.4, le Entrate hanno confermato che le spese per l'assicurazione dell'immobile non sono agevolate (circolare 20 aprile 2005, numero 15/E, risposta 4.4).

Con riferimento alla detrazione Irpef del 19% degli interessi passivi pagati su mutui contratti per la costruzione dell'abitazione principale, le Entrate hanno confermato che non sono agevolati gli interessi pagati sul mutuo per l'acquisto del terreno su cui si costruisce l'immobile. Può essere detratto solo il 19 per cento degli interessi passivi e degli altri oneri relativi alla parte di «mutuo effettivamente utilizzata per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile» (circolare 18 maggio 2006, numero 17/E, risposta 6). Il concetto di costruzione si deve intendere in senso stretto e limitato ai soli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizza i lavori.

La detrazione per gli interessi sulla costruzione dell'abitazione principale è stata estesa alla ristrutturazione edilizia dall'articolo 1, comma 1, decreto ministeriale 30 luglio 1999, numero 311, ma non alla manutenzione ordinaria o straordinaria o al restauro e al risanamento conservativo.

Infine, l'Agenzia ha dato indicazioni anche in merito a un quesito relativo al finanziamento utilizzato da un'impresa. Per le società di capitali, già la circolare 18 giugno 2008, numero 47/E, risposta 5.3, aveva chiarito che agli interessi passivi su finanziamenti per l'acquisto di automezzi si dovevano applicare le regole di deduzione dell'articolo 164 del Tuir (deduzione al 40% per le imprese e i professionisti o al 80% per gli agenti), il quale è una disciplina speciale che prevale sull'articolo 96, Tuir (deduzione limitata al 30% del Rol). Con la risposta riportata in questa pagina le Entrate hanno esteso questo principio anche all'ipotesi di acquisto in leasing di un'autovettura, in virtù della sostanziale equivalenza tra l'ipotesi di acquisto in proprietà di un bene con finanziamento e l'acquisto in leasing (risoluzione numero 4/E/2009).


articolo di: Luca De Stefani

fonte: Il sole 24 ore

Dec
6
2011

Provvedimento ISVAP n. 2946 del 6 dicembre 2011 - nuova disciplina delle polizze legate ai mutui

L’ISVAP ha emanato la nuova disciplina delle polizze legate ai mutui. La norma regolamentare che viene introdotta con il Provvedimento 2946 stabilisce che gli intermediari assicurativi, ivi incluse le banche e altri  intermediari finanziari, non possono ricoprire simultaneamente il ruolo di distributori di polizze e di beneficiari  (o vincolatari) delle stesse. 

Si è posto fine in tal modo a un conflitto d’interesse penalizzante per i consumatori.  La disposizione, che entrerà in vigore il  2 aprile 2012 in modo da offrire agli operatori un congruo periodo di adeguamento, è stata adottata al termine di un processo di pubblica consultazione che ha interessato, oltre al mercato, le principali Associazioni dei Consumatori che hanno condiviso l’impostazione del provvedimento. 

L’intervento regolamentare trae origine dalla rilevazione di prassi di mercato pregiudizievoli per i consumatori nell’offerta di polizze in cui gli intermediari assumono anche la veste di beneficiari (o vincolatari), in un mercato – quello delle polizze connesse a mutui e prestiti da parte di banche e intermediari finanziari -  che ha raccolto 2,4 miliardi di euro nel 2010. 

Già nel 2009 l’ISVAP aveva effettuato una prima indagine sulla distribuzione delle polizze assicurative abbinate a mutui e prestiti personali, rilevando che: 

1) le polizze abbinate a mutui e prestiti, sebbene non obbligatorie, sono di fatto imposte dalla banca e dagli intermediari finanziari al cliente quale condizione per accedere al mutuo o al prestito;  

2) le polizze sono vendute quasi esclusivamente in forma di premio unico, da pagare anticipatamente all’atto dell’accensione del mutuo o prestito, spesso con aggiunta del premio all’importo finanziato;  

3) la banca (o l’intermediario finanziario) richiede al cliente di essere designata come beneficiaria o vincolataria delle prestazioni offerte dalla polizza allo scopo quasi esclusivo di  soddisfare propri interessi (protezione della posizione creditoria, riduzione del capitale di vigilanza, immediatezza della riscossione in caso di sinistro); 

4) la banca (o l’intermediario finanziario)  ottiene il soddisfacimento di tali interessi facendo gravare il costo della polizza sul cliente e richiedendo l’applicazione di provvigioni esorbitanti; 

5) a causa di tali politiche di prezzo, le polizze in abbinamento a mutui o prestiti presentano aliquote provvigionali medie più elevate (44% con punte del 79%) rispetto a quelle distribuite dagli agenti (20%). 

Ad esito dell’indagine l’Autorità, dopo aver sollecitato, senza esiti significativi, le principali associazioni di categoria ad intervenire sui propri aderenti allo scopo di creare le condizioni per introdurre maggiore concorrenza e ridurre i livelli provvigionali,  era intervenuta con un primo Regolamento (n. 35), poi parzialmente annullato dal TAR del Lazio per vizi procedurali.  

Nell’ambito della seconda pubblica consultazione, l’ISVAP nell’aprile 2011 ha effettuato una nuova indagine conoscitiva sulle polizze abbinate a mutui e finanziamenti che non ha evidenziato modifiche nelle pratiche di vendita, continuandosi a registrare l’applicazione di livelli provvigionali molto elevati, con punte dell’80% dei premi. A mero titolo di esempio, sono risultati casi in cui ad un cliente di 40 anni per un’assicurazione temporanea per il caso di morte a copertura di un mutuo ventennale di 200.000 euro è stato chiesto un premio in unica soluzione di 9.636 euro, di cui 3.854 euro per la copertura tecnica del rischio e 5.782 euro per costi complessivi, di cui 5.011 a titolo di provvigione per l’attività di intermediazione (ossia il 52% del premio omplessivo).

Scarica gli allegati (Provvedimento ISVAP n. 2946 - esiti della pubblica consultazione)

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