Jul
20
2012

Il Sole 24 ore: Per le assicurazioni un anno in più ai medici: la riforma dell'intramoenia rinviata a fine 2012

Fonte: Il Sole 24 Ore

Articolo di: Paolo Del Bufalo

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Jun
12
2012

ISVAP - COMUNICATO STAMPA DEL 7 GIUGNO 2012

Il Presidente dell’ISVAP, Giancarlo Giannini, e il Responsabile del Servizio Tutela del Consumatore, Elena Bellizzi, hanno incontrato oggi  nella sede dell’Autorità i rappresentanti delle principali associazioni dei consumatori: Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Federconsumatori, Lega Consumatori.  

Oggetto dell’incontro è stata l’applicazione delle recenti norme di liberalizzazione emanate dal governo in materia assicurativa. L’appuntamento si inquadra nell’ambito dei confronti periodici con le Associazioni sui temi d’interesse per gli assicurati.  

L’ISVAP in particolare ha illustrato l’orientamento dell’Autorità rispetto alle norme in materia di scatola nera, riduzione automatica del premio in assenza di sinistri e risarcibilità delle lesioni di lieve entità, specificando che:

1) l’offerta della scatola nera è obbligatoria per le imprese, con effetto dal regolamento attuativo che ISVAP sta definendo con il Ministero dello Sviluppo Economico e con il garante Privacy;

2) la riduzione automatica del premio in assenza di sinistri va applicata secondo un meccanismo di “scorrimento” biennale, che prevede da subito l’indicazione all’assicurato della percentuale di riduzione del premio per l’anno successivo, senza che eventuali aumenti tariffari possano assorbire la riduzione;

3) il solo danno biologico permanente deve essere valutato con un accertamento clinico strumentale obiettivo, mentre quello temporaneo può essere accertato anche solo visivamente.  

L’ISVAP ha informato inoltre le associazioni della lettera inviata il 5 giugno u.s. alle imprese per conoscere quanto stanno facendo per rendere concretamente operative le misure varate a difesa del consumatore dal Governo e ha preannunciato l’avvio di accertamenti ispettivi di verifica sul rispetto delle norme varate.   

Le Associazioni dei Consumatori partecipanti all’incontro hanno condiviso questi orientamenti ritenendo che solo una corretta interpretazione ed una puntuale applicazione delle norme può tutelare il consumatore.  

ISVAP e Associazioni dei Consumatori hanno altresì  deciso di dare periodicità mensile ai loro momenti di confronto. La prossima riunione si terrà il 6 luglio e avrà per oggetto la conciliazione paritetica e la mediazione in campo assicurativo.  

Jun
7
2012

Spese di assicurazione senza detrazioni fiscali

7 giugno 2012

Le spese per l'assicurazione collegata a un mutuo non sono detraibili. Inoltre, sempre per le persone fisiche che vogliono costruirsi l'abitazione principale, non sono detraibili al 19% gli interessi pagati sui mutui ipotecari stipulati per acquistare il terreno su cui edificare l'immobile.

Sono queste alcune delle risposte, fornite dall'agenzia delle Entrate al Sole 24 Ore, sulle agevolazioni fiscali dedicate agli interessi passivi pagati da imprese o privati.

Considerando che tra gli oneri accessori degli interessi passivi sui mutui per l'acquisto dell'abitazione principale vi possono rientrare solo le «spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo», secondo la circolare 20 aprile 2005, numero 15/E, risposta 4.4, le Entrate hanno confermato che le spese per l'assicurazione dell'immobile non sono agevolate (circolare 20 aprile 2005, numero 15/E, risposta 4.4).

Con riferimento alla detrazione Irpef del 19% degli interessi passivi pagati su mutui contratti per la costruzione dell'abitazione principale, le Entrate hanno confermato che non sono agevolati gli interessi pagati sul mutuo per l'acquisto del terreno su cui si costruisce l'immobile. Può essere detratto solo il 19 per cento degli interessi passivi e degli altri oneri relativi alla parte di «mutuo effettivamente utilizzata per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile» (circolare 18 maggio 2006, numero 17/E, risposta 6). Il concetto di costruzione si deve intendere in senso stretto e limitato ai soli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizza i lavori.

La detrazione per gli interessi sulla costruzione dell'abitazione principale è stata estesa alla ristrutturazione edilizia dall'articolo 1, comma 1, decreto ministeriale 30 luglio 1999, numero 311, ma non alla manutenzione ordinaria o straordinaria o al restauro e al risanamento conservativo.

Infine, l'Agenzia ha dato indicazioni anche in merito a un quesito relativo al finanziamento utilizzato da un'impresa. Per le società di capitali, già la circolare 18 giugno 2008, numero 47/E, risposta 5.3, aveva chiarito che agli interessi passivi su finanziamenti per l'acquisto di automezzi si dovevano applicare le regole di deduzione dell'articolo 164 del Tuir (deduzione al 40% per le imprese e i professionisti o al 80% per gli agenti), il quale è una disciplina speciale che prevale sull'articolo 96, Tuir (deduzione limitata al 30% del Rol). Con la risposta riportata in questa pagina le Entrate hanno esteso questo principio anche all'ipotesi di acquisto in leasing di un'autovettura, in virtù della sostanziale equivalenza tra l'ipotesi di acquisto in proprietà di un bene con finanziamento e l'acquisto in leasing (risoluzione numero 4/E/2009).


articolo di: Luca De Stefani

fonte: Il sole 24 ore

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